Investigazione Privata a cosa serve? Come diventare investigatore privato: percorso di studi e possibilità, requisiti e figure. Investigazione Privata- investigatore-privato-costi
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Che cosa può fare e cosa non può fare un investigatore privato
L'attività di pedinamento può essere condotta dagli investigatori privati, ma è importante rispettare i confini legali, etici e deontologici. Quando le investigazioni private sono legali? Le attività svolte da un'agenzia investigativa privata vengono affidate a veri professionisti del settore che agiscono in condizioni di legalità.
Attivita investigazione privata: Essere in possesso di un titolo di laurea almeno triennale in Psicologia a Indirizzo Forense, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia, Sociologia ecc.. Investigazione Privata- investigatore-privato-costi
Quanto costa un investigazione privata all’ora? la tariffa oraria applicata ad una investigazione privata ha un costo che varia da € 40.00 a € 100.00 (IVA e spese escluse) e viene stabilita nella fase contrattuale.
Come diventare investigatore privato: percorso di studi e possibilità
Come diventare investigatore privato? L’iter cambia a seconda del tipo di investigatore. Attualmente, infatti, esiste l’investigatore privato titolare e quello dipendente, ma anche la figura dell’informatore commerciale. Per diventare investigatore privato titolare, per esempio, è necessaria una laurea e un periodo di tirocinio presso un altro investigatore della durata di almeno 5 anni.
In questa guida dell’Università Niccolò Cusano ti spiegheremo come si diventa investigatore, dal percorso di studi da intraprendere alle possibilità occupazionali.
Quello dell’investigatore privato è un lavoro che attrae sempre più l’attenzione dei giovani. Tant’è vero che la professione è stata oggetto di diversi interventi legislativi. Alla norma del 1989, per esempio, si sono aggiunti due decreti nel 2010 e nel 2011.
Ma vediamo ora quali sono i passaggi fondamentali in modo da capire come diventare detective in Italia.
Come diventare detective privato: la guida completa
Il lavoro dell’investigatore va ben oltre quello che, di solito, vediamo nei film e nelle serie TV. Si tratta di un professionista che possiede moltissime competenze, da quelle informatiche a quelle giuridiche.
Se ti stai chiedendo come diventare investigatore privato dipendente o come aprire il tuo studio di investigazioni, continua pure nella lettura.
Investigatore: chi è e cosa fa
Prima di capire come diventare investigatore privato in Italia, approfondiamo l’analisi della figura del detective e delle sue principali attività.
Per fare l’investigatore privato c’è bisogno di moltissime competenze. Un buon detective, infatti, deve avere una preparazione sia tecnica che fisica, possedere delle buone conoscenze di informatica e saper utilizzare gli strumenti “del mestiere”, come i mezzi fotografici per scattare foto e video.
Chiaramente, essendo un lavoro molto delicato, c’è bisogno anche di una conoscenza della normativa sulla privacy.
Ma cosa significa esattamente lavorare come investigatore privato? Qui sotto, un elenco con alcune delle mansioni:
* indagini sulla sfera personale (infedeltà coniugale), patrimoniale ed ereditaria per clienti privati
* indagini per tutelare i dipartimenti ricerca e sviluppo e i brevetti per conto di aziende private
* raccolta di informazioni commerciali
* investigazioni per eventuali ammanchi, problemi a livello contabile, furti di merce all’interno di aziende e attività commerciali
Come si diventa investigatore privato
Entriamo ora nel vivo della nostra guida e parliamo di come diventare investigatore privato.
Per lavorare come investigatore titolare di una propria agenzia bisogna possedere i seguenti requisiti:
* laurea in giurisprudenza oppure laurea triennale in economia, psicologia forense, scienze politiche, scienze dell’investigazione
* tre anni di pratica come dipendente presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni. Al termine del tirocinio, l’investigatore rilascia un certificato con esito positivo
* frequenza di corsi di perfezionamento in materia di investigazioni private organizzati da enti riconosciuti e autorizzati dal Ministero dell’interno
Ricordiamo anche che per intraprendere questa professione c’è bisogno di avere la fedina penale pulita. Se sei in possesso di tutti i requisiti elencati, puoi aprire la tua agenzia dopo aver richiesto una licenza alla prefettura.
Gli investigatori privati dipendenti, invece, devono essere in possesso del diploma di scuola superiore e aver frequentato un tirocinio di 3 anni con almeno 80 ore mensili presso un investigatore abilitato alla professione da almeno 5 anni. A questi requisiti, si aggiunge l’obbligo di corsi specifici organizzati da università e altri centri di formazione autorizzati.
Lavorare come investigatore privato: gli sbocchi occupazionali
L’investigatore privato può lavorare come titolare o come dipendente di un’agenzia di investigazioni oppure di un’agenzia di sicurezza. In realtà, oggi esistono diverse possibilità che dipendono dal tipo di specializzazione. Una nuova figura, per esempio, è quella dell’E- Detective (Digital Forensics Expert). Si tratta di un esperto di dispositivi digitali che si occupa di software spia, di investigazioni digitali e di analisi forensi dei dati.
E non si tratta neppure dell’unica figura nuova nel campo dell’investigazione privata. Oggi, un investigatore privato può lavorare anche come Chief Information Security Officer (CISO). Chi è? L’addetto alla protezione delle informazioni in possesso di un’azienda. Colui che monitora la vulnerabilità dei sistemi informatici aziendali, pianifica le strategie di protezione e attua le procedure di sicurezza per la gestione dei rischi informatici.
Un altro sbocco interessante è quello del Security Manager, figura che gestisce la sicurezza di persone e infrastrutture dati all’interno delle grandi aziende.
É possibile anche lavorare solo in ambito commerciale e aziendale, investigando sul comportamento di manager e dipendenti, curando la protezione di brevetti e copyright e indagando su perdite di denaro. La figura appena descritta è quella dell’informatore commerciale. Si tratta a tutti gli effetti di un investigatore privato in possesso di una specializzazione in ambito commerciale. Per lavorare come informatore commerciale titolare e aprire una propria agenzia bisogna avere una laurea in psicologia forense, scienze politiche, economia o scienze dell’investigazione, oppure essere stato titolare di un’impresa individuale o amministratore di una società per un periodo minimo di almeno 3 anni (senza superare i 5 anni).
Investigatore privato stipendio
Ti stai chiedendo ma un investigatore privato quanto guadagna? I guadagni cambiano a seconda del lavoro come titolare o dipendente. Il titolare di un’agenzia investigativa guadagna in media 2.700 euro al mese. Ovviamente, queste cifre sono molto variabili e dipendono anche dall’esperienza e dalla notorietà. Un buon investigatore con un’ottima reputazione può arrivare a percepire anche sui 4.000 euro al mese.
Lo stipendio di un investigatore privato dipendente, invece, si aggira sui 1.500 euro al mese. Con l’avanzamento di carriera, lo stipendio medio ovviamente è destinato a salire.
Differenza tra investigatore privato e criminologo
Il criminologo e l’investigatore privato sono due professioni diversissime. Il primo è uno studioso che si occupa di prevenzione e studio del crimine. Ha, tra l’altro, una formazione specifica che unisce insieme nozioni di psicologia forense, antropologia, medicina forense e non solo. Gli sbocchi professionali di questa figura sono molteplici. Può lavorare, per esempio, come tecnico di parte o come consulente per i tribunali.
Come è evidente da questa piccola descrizione, la figura del criminologo e quella dell’investigatore privato sono davvero ben distinte l’una dall’altra. Formazione, ambiti lavorativi e possibilità occupazionali, infatti, non si sovrappongono per niente.
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Cosa fa un detective privato e quanto costa?
Il detective privato raccoglie informazioni, a prova per persone , aziende, studi legali, compagnie assicurative al fine di risolvere questioni personali, finanziare o legale. L’investigatore privato può essere ingaggiato per casi di svariata natura, problemi famigliari, aziendali, frodi assicurative o casi di spionaggio industriale. I costi variano in base alle difficolta delle indagini d svolgere, la tariffa minima e’ di euro 50 oltre iva e spese.
Detective Milano_Detective Privato_Prove valide in sede giudiziaria. L'investigatore privato, autorizzato dalla Prefettura di competenza; Chiamato in giudizio, testimoniare in tribunale riguardo i fatti emersi nella sua relazione indagine.
Telef +39026696454
L'attività degli Investigatori privati, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di loro elaborazione, rientra tra le attività senza valenza pubblicistica e costituisce attività professionale collocabile nel settore del commercio: i loro report d'indagine vanno quindi qualificati come "scritti del terzo", da valere nel processo quale prova atipica. Non si tratta infatti di scritti propriamente "neutri", ma "formati in funzione testimoniale", fuori dal procedimento e per sostenere la tesi di una parte in causa.
Ma quando le relazioni investigative potranno rivestire piena efficacia probatoria nel processo civile?
La prova sarà ammissibile solo se il loro contenuto sia acquisito al giudizio per il tramite di prova orale oppure mediante ricorso all'art. 257-bis c.p.c.. Tale norma è stata norma introdotta con la legge n° 69/2009, che ha tipizzato l'unico caso di "testimonianza scritta" nel processo civile) e l'assunto è stato confermato anche dalla S.C. (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 10.02/05.03.2010 n° 5440).
Se al deposito, nel fascicolo di parte, del "report" non segua la testimonianza orale dell'Investigatore privato, esso rimane inutilizzabile, in quanto inammissibile.
L'impianto del "giusto processo" inibisce quindi che la deposizione dell'Investigatore privato - che sia stato incaricato di seguire l'altro coniuge, acquisendo dati, foto e condotte dello stesso - possa aver ingresso nella causa civile di divorzio senza il previo contraddittorio tra le parti e il vaglio del giudice.
In ogni caso, poi, i relativi capitoli di prova vanno formulato ex art. 244 c.p.c. specificando i fatti - che devono risultare precisi, circostanziati e chiari, nonché sufficientemente collocati nello spazio e nel tempo - dei quali il terzo da escutere (ovverosia il detective privato) abbia appreso, per sua diretta percezione diretta, non bastando affatto che egli si limiti a confermare il report d'indagine in atti.
Va infatti escluso che le prove c.d. "atipiche" possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni, sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali.
IDFOX è autorizzata con licenza per investigazioni private Art.134 TULPS; autorizzazione Art. 222 del D.L.vo 271/89 ed Art. 327 Bis del c.p.p. così come modificati dalla L.397/00 l'effettuazione di indagini difensive a favore della difesa rilasciate dalla Prefettura di Milano ed autorizzazione Agenzia Recupero Crediti n.13/D Questura Milano.
Scegliere chi è legalmente autorizzato è una garanzia.
CHI SIAMO:
Il titolare dell’agenzia IDFOX Max Maiellaro, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
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Di seguito riportiamo la sentenza:
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. IX CIV., ORD. 08.04.2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ordinanza ex artt. 183, co. VII, e 186 c.p.c.
[…] In via preliminare, giova ricordare come le questioni afferenti alla fase della separazione personale dei coniugi debbano ritenersi del tutto irrilevanti in questa sede, trattandosi di quaestiones juris dedotte (o comunque da dedurre) nel corso del procedimento separativo, conclusosi con sentenza passata in giudicato.
Sempre in via preliminare deve ricordarsi come sia comune all'esperienza giurisprudenziale consolidata il principio per cui il debitore non può opporre al creditore le situazioni peggiorative che siano dipese dal suo stesso inadempimento, potendo, certo, invece, censurare - ma nelle sedi competenti e con gli strumenti di legge - le modalità attraverso le quali il creditore aggredisca il patrimonio del debitore.
In particolare, in merito alla circostanza allegata e dedotta dall'attore - secondo il quale la moglie starebbe abusando dell'utilizzo dell'auto "assegnatale dal giudice della separazione" (v. Memoria assertiva, pag. 7) -, in disparte la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale che esclude l'ammissibilità di simili statuizioni (ex multis, cfr. Trib. Milano, Sez. IX Civ., 10.02.2009 n° 1767), deve rilevarsi come l'affermazione non corrisponda affatto al vero, in quanto il Collegio della separazione non ha mai assegnato alla moglie l'auto di famiglia (v. dispositivo della Sentenza separazione, pagg. 19, 20).
Ancora in via preliminare devono essere espunte dall'orbita valutativa dell'odierno procedimento, anche le questioni afferenti ai presunti errori posti in essere dal giudice della separazione, in quanto la decisione non è stata gravata di appello.
In conclusione, sempre nell'alveo delle questioni preliminari, deve rilevarsi come […] sia divenuta maggiorenne in corso di processo, avendo compiuto 18 anni […] così dovendosi ritenere superate le richieste relative all'affidamento della figlia ed al suo collocamento, avendo perso effetto, in parte qua, l'Ordinanza presidenziale del 28.05.2012.
Si può procedere allo scrutinio delle richieste istruttorie.
Quanto alle richieste di prova della parte attrice, deve rilevarsi come la rispettiva Memoria Istruttoria (depositata in data 14.02.2013) sia stata utilizzata in modo improprio dalla parte, che non ha articolato richieste di prove ma svolto ulteriori deduzioni, le quali solo nella Memoria Assertiva potevano trovare spazio e respiro.
Quanto alle richieste di prova della parte convenuta, sono inammissibili per genericità i capitoli: […] in quanto, o non contengono un riferimento topico preciso o non contengono un riferimento storico di dettaglio.
Giova ricordare che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. n° 9547/2009; Trib. Lodi, 01.04.2011).
La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché "le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta" (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 12.06.2012 n° 9522, Pres. Spirito, Rel. De Stefano). Quanto, in particolare, a quei capitoli che tendono ad attribuire alcune condotte al marito, è appena il caso di ricordare, come chiarito in modo limpido dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, Sent. 18.01.2013 n° 1239), che sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire alla parte (nel caso di specie: il coniuge) comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza (il comportamento addebitato) è collocata in un determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c.
I capitoli […] vanno provati in forma scritta.
I capitoli […] sono manifestamente inammissibili in quanto riferiti a circostanze attinenti alla fase della separazione;
stessa sorte spetta ai capitoli […].
Il cap. […] (come anche il cap. […]) è inammissibile poiché de relato partium: come noto, i testi de relato partium depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio o ha resistito ad esso, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (Cass. Civ., Sez. II, Sent. 26.04.2012 n° 6519).
Il cap. […] è valutativo.
La richiesta ex art. 210 c.p.c. è inammissibile per difetto di specificità (art. 95 disp. att. c.p.c.) e perché comunque tende ad avere valenza esplorativa. In particolare, quanto ai conti correnti custoditi da Banche, è vero che questi non possono essere conosciuti dal coniuge, non avendo la banca natura di P.A. (Commissione per l'accesso, 23.02.2010); è, però, anche vero che, ai fini del processo, non se ne intravede la concreta ed utile rilevanza ai fini della decisione.
Con il capitolo […], si richiede di ottenere conferma dei rapporti investigativi introdotti in lite dalla parte convenuta.
Si tratta della attività investigativa condotta dallo Studio Investigativo Xxx, su incarico della convenuta, per acquisire dati, foto e condotte del marito.
La produzione documentale - e dunque la relativa articolazione probatoria - va dichiarata inammissibile. Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, cosicché la loro produzione, in linea di principio non è vietata.
E, però, pur non essendo vietato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel vigente ordinamento processuale improntato al principio del libero convincimento del giudice, la possibilità di porre a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione (tra le altre v. Cass. n° 5965/04, n° 4666/03, n° 12411/01, n° 12763/00), deve tuttavia escludersi che le prove c.d. "atipiche" possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni, sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali.
Quanto ai documenti degli investigatori privati, giova ricordare come l'attività d'investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, resti confinata nell'ambito delle attività senza valenza pubblicistica, costituendo attività professionale collocabile nel settore del commercio (Cass. Civ., 05.08.2008 n° 21137).
Ne consegue che i documenti formati dall'investigatore sono qualificabili, quanto alla valenza probatoria, in termini di "scritti del terzo" e costituiscono, dunque, una prova atipica.
Si versa, allora, nell'ambito della problematica di più ampio respiro concernente l'efficacia probatoria delle scritture vergate dai terzi.
Si tende a distinguere, in argomento, tra gli scritti "neutri" del terzo e gli scritti formati in funzione testimoniale, poiché redatti da terzi nell'interesse della parte a formare il convincimento del giudice circa una tesi sostenuta.
Orbene, quanto alla prima tipologia di scritti, il documento scritto non proveniente dalle parti in causa, bensì da un terzo estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le stesse, "può valere come indizio" (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n° 23554 del 12.09.2008) ma "con il supporto di altri elementi probatori": e, però, presupposto indefettibile, è che lo scritto stesso non sia in sé una dichiarazione testimoniale elusiva delle debite forme di Legge.
Infatti: dove lo scritto non sia neutro ma costituisca, in realtà, una deposizione testimoniale, allora esso, in tanto può avere piena efficacia probatoria in quanto il suo contenuto venga acquisito al procedimento mediante prova orale o mediante ricorso all'art. 257-bis c.p.c.
Con l'ultima norma citata (introdotta dalla L. 18.06.2009 n° 69) il Legislatore ha ormai tipizzato il solo caso in cui possa avere efficacia la "testimonianza scritta": ne consegue che ogni altra procedura è in insanabile contrasto con il formante legislativo ove voglia pervenire a tale effetto (deposizione scritta valente come testimonianza) con mezzo diverso (scritto non sottoposto alle formalità di Legge).
Tale rilievo ha trovato recente conferma giurisprudenziale allorché il Supremo Consesso (v. Cass. Civ., Sez. III, Sent. 10.02/05.03.2010 n° 5440) ha precisato che per "scritto del terzo" non può intendersi anche "una scrittura proveniente da terzo redatta e finalizzata in funzione volutamente probatoria di una tesi di parte".
La Suprema Corte (in relazione ai fatti cd. notori, v. Cass. Civ., Sez. II, 18.12.2008 n° 29728) ha anche ricordato come non si possa derogare (se non nei casi ex lege) "al principio dispositivo e al contraddittorio, introducendo nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati".
Ed, allora, il fatto di introdurre nel processo dichiarazioni di terzi "in funzione testimoniale", formate fuori dal procedimento si traduce in uno strappo al tessuto connettivo del "giusto processo" perché la deposizione trova ingresso nella lite giudiziale senza un vaglio condotto dal Giudice, e senza il contraddittorio delle parti.
Su questa premessa maggiore, qualificate le relazioni degli investigatori privati come scritti del terzo in funzione di supporto testimoniale alla tesi della parte che li ha incaricati (premessa minore), ne consegue che, nel processo civile, non possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali degli investigatori ma, semmai, i fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso con la sua percezione diretta: e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo.
Nel caso di specie, la parte, con il cap. […], ha chiesto la conferma del rapporto e non ha, invece - come avrebbe dovuto - formulato la prova testimoniale per capitoli, così violando il disposto dell'art. 244 c.p.c.
Per tutti i rilievi svolti, la causa è matura per la decisione ve fissata udienza di precisazione delle conclusioni ex artt. 183, co. VII, e 187 c.p.c.
P.Q.M.
Letto ed applicato l'art. 183, co. VII, c.p.c.
Dispone l'acquisizione dei documenti prodotti ed allegati dalle parti poiché ammissibili e rilevanti ai fini del decidere, con esclusione della produzione n° […] della parte convenuta (rapporto investigativo) che dichiara inammissibile.
Riserva ogni provvedimento di Legge in caso di inottemperanza.
Così deciso in Milano, il 08.04.2013.
Il Giudice est. G. Buffone
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